1. L'agente di polizia privata addetto alla sicurezza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul buon andamento della normale attività presso i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che svolgono la loro funzione di aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale ovvero svago in genere, e dirime pacificamente i dissidi e le controversie tra privati circa l'utilizzo degli spazi comuni da parte degli avventori.
2. Ai fini del presente articolo per attività di sicurezza nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico si intende, altresì:
a) il controllo degli accessi;
b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di circostanze che possano recare danno alle persone o alle cose.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla sicurezza svolge, altresì, attività di controllo